Questa specifica tipologia di garanzia (data dai fidejussori garanti a chi ha concesso il credito) può essere impugnata, ridotta e financo annullata!: è necessario ovviamente sviluppare una verifica del contratto fidejussorio per verificarne
la censurabilità.
Prima di erogare un finanziamento, spesso la banca/istituto di credito/finanziaria pretende il rilascio di fideiussioni o garanzie da parte di terzi (famigliari, soci, amministratore etc.). Tali soggetti in forza della fidejussione
rispondono dell’intero debito se il soggetto finanziato manca di restituire gli importi o non rispetta il piano di rientro concesso. Le azioni e i pignoramenti promosse dalla Banca nei confronti dei fidejussori o garanti finendo
per aggredire beni mobili e immobili di quest’ultimi.
Oggi però, a determinate condizioni, le azioni delle Banche possono essere contrastate:
– Sospese, opponendosi alla esecuzione;
– Annullate, impugnando la fidejussione (quando questa presenta vizi o caratteristiche tali che ne sviliscono il titolo);
– Gestite, negoziando i termini di una radicale ristrutturazione del debito.
POSSO OPPORMI?
In sede di opposizione, il fidejussore-garante può sollevare tutte le eccezioni che spettano e competono al debitore principale, quindi potrà contestare:
• Inesistenza o minor importo del debito garantito;
• Violazione della normativa antitrust;
• Nullità per mancata indicazione dell’importo massimo garantito;
• Liberazione dalla garanzia per abusiva concessione del credito ex art. 1956 c.c o per decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c.;
• Annullabilità per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c.;
• Firma apocrifa o su foglio in bianco.
Per fare valere tali ragioni è fondamentale opporsi tempestivamente sia quando siano stati trasmessi gli atti giudiziali sia quando si è ancora in bonis ovvero in un momento anteriore all’inizio dell’azione della Banca. Nel primo caso occorrerà impugnare gli atti trasmessi nei termini altrimenti il debito, diventeranno definitivi nei suoi confronti. Nel secondo caso, quando si è in bonis, occorrerà partire per primi e impugnare le fidejussioni.
SE IL TERMINE PER OPPORSI È SPIRATO?
Va detto che la nullità della fidejussione può essere fatta valere sempre in qualsiasi stato e grado anche quando siano spirati i termini ordinari per opporsi.
Comunque esistono soluzioni alternative da far valere quali:
– Ristrutturare il debito, ridurre il debito e definire con la banca un piano di rientro;
– Saldo e stralcio.
Tali soluzioni adottate nei modi previsti dalla legge possono risolvere definitivamente il debito.